Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Una lavoratrice agiva in giudizio nei confronti dell’INPS che aveva rifiutato il riconoscimento dell’Ape sociale poiché la stessa non aveva fruito, prima, della NASPI.
La Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice, rilevando che matura il diritto all’Ape sociale la persona che diventi disoccupata perdendo involontariamente il posto di lavoro anche se non ha materialmente percepito l’indennità di disoccupazione NASPI dato che la legge di riferimento (Legge di Bilancio 2017) non richiede esplicitamente tale requisito.