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L. N. 104/1992

Illegittimo il licenziamento della dipendente che utilizza i permessi per assistere il disabile per svolgere altre attività

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratrice veniva licenziata per giusta causa, all’esito di un procedimento disciplinare nel quale il datore di lavoro l’accusava di un utilizzo indebito dei permessi concessi ai sensi della L. n. 104/1992. In particolare, la società aveva contestato alla dipendente di aver usufruito dei permessi per scopi personali, anziché per l’assistenza al familiare disabile.
La Corte d’Appello disponeva la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, ritenendo che le attività svolte durante i giorni di permesso (quali commissioni di carattere medico e logistico per conto del familiare) fossero comunque riconducibili all’assistenza, anche se non svolte presso l’abitazione del disabile.
La Suprema Corte ha confermato le ragioni della dipendente, precisando che i permessi retribuiti per l’assistenza al familiare disabile non vanno intesi in modo riduttivo. Invero, l’assistenza non è limitata alla presenza fisica presso il domicilio del familiare ma comprende anche attività esterne che pure siano strettamente connesse alle esigenze del disabile, come l’acquisto di medicinali o il compimento di altre attività che il disabile non è in grado di svolgere da sé.

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