Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore, durante l’orario di lavoro, indossava un volantino sindacale in formato A3 attaccato sul petto e sulla schiena, cercando di attirare l’attenzione dei colleghi su tematiche di interesse sindacale. Questa modalità di «uomo sandwich» ha tuttavia creato disturbo al regolare svolgimento delle attività aziendali. Il datore di lavoro decideva dunque di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Il lavoratore impugnava davanti all’autorità giudiziaria il provvedimento disciplinare.
Giunto il caso davanti alla Corte di Cassazione, i Giudici hanno dato ragione alla società datrice. La Corte ha ritenuto che la condotta del lavoratore fosse un modo inadeguato di svolgere attività sindacale. Secondo la Cassazione «l’uomo sandwich funge da bacheca ambulante» ed impone ai colleghi la visione dei volantini sindacali, violando i limiti previsti dallo Statuto dei Lavoratori poiché, tra l’altro, il proselitismo deve avvenire senza compromettere l’organizzazione e la produttività aziendale.
La Corte ha dunque confermato le ragioni della società, sottolineando come l’attività di volantinaggio, in qualsiasi modalità, deve rispettare il normale svolgimento dell’attività aziendale.