Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un dirigente veniva licenziato per aver assunto la carica di consigliere delegato in un’altra società, di cui era anche socio. Il dirigente impugnava il licenziamento. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda del dirigente. Giunto il caso davanti alla Corte di Cassazione, i Giudici confermavano quanto già deciso.
La Cassazione ha sottolineato che l’obbligo di fedeltà va definito considerando la correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi. L’obbligo di fedeltà, ribadisce la Corte, può ritenersi violato da qualsiasi condotta che possa compromettere la fiducia nel rapporto di lavoro che, in generale, possano in qualunque modo contrastare con gli interessi dell’impresa. Non è poi necessario che il datore subisca un danno economico diretto; è sufficiente la possibilità di un pregiudizio potenziale.
La Corte ha quindi confermato la fondatezza del licenziamento del dirigente.