Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un’azienda e un dirigente sottoscrivevano un accordo che prevedeva la riduzione della retribuzione nella misura del 10%; in seguito, il dirigente si dimetteva per giusta causa e impugnava in giudizio l’accordo sottoscritto.
In Appello, la Corte dichiarava la nullità dell’accordo di riduzione della retribuzione, perché sottoscritto in violazione delle norme imperative (stabilite dall’art. 2103 Cod. civ.) che impongono la sede protetta. La Suprema Corte ha confermato la decisione, precisando che l’accordo con cui il dirigente accetta la riduzione della propria retribuzione deve essere sottoscritto in una delle cosiddette sedi protette previste dalla legge, anche nel caso in cui la modifica non si accompagni a un cambiamento delle mansioni.