Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore subiva un licenziamento per giusta causa, sulla base di contestazione che gli addebitava la violazione della prassi aziendale consolidata inerente all’immediata consegna al responsabile dell’esercizio oggetti smarriti da clienti ed il rifiuto di collaborare con il funzionario del servizio di sicurezza aziendale che lo aveva contattato per ricostruire l’accaduto. Il dipendente impugnava il licenziamento.
La Suprema Corte ha accolto la richiesta del lavoratore, statuendo che è illegittimo il licenziamento per giusta causa se il datore di lavoro non prova la prassi aziendale asseritamente violata dal lavoratore.