Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un lavoratore agiva in giudizio contro l’ex datore di lavoro per rivendicare il diritto al computo nel TFR dell’«indennità di lavoro domenicale», «dell’indennità particolare», «dell’indennità all’utilizzo» e dell’indennità convenzionale volta a compensare le ore di guida in trasferte superiori a 35 km.
La Suprema Corte ha accolto la richiesta del Ricorrente, precisando che, ai fini della corretta determinazione del TFR, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell’emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese (anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità, con l’eccezione che la contrattazione collettiva possa derogare a tali criteri in modo assolutamente chiaro e con univoco significato.