Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un fotoreporter aveva collaborato con un quotidiano locale dal 1986 al 2004, svolgendo attività fotografica per una testata giornalistica. Pur lavorando formalmente come libero professionista, il ricorrente era inserito stabilmente nell’organizzazione del giornale, partecipando ai turni di reperibilità della redazione e ricevendo incarichi diretti dai capi servizio. Oltre all’attività per questo specifico committente, il ricorrente gestiva un proprio studio fotografico e collaborava con altri committenti, emettendo fatture per le proprie prestazioni professionali.
Dopo la conclusione del rapporto con il giornale, il fotoreporter ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso, con qualifica di redattore e richiesta delle differenze retributive spettanti.
La Suprema Corte ha dato ragione al fotoreporter statuendo che in ambito giornalistico, si configura la natura subordinata del rapporto di lavoro se c’è uno stabile inserimento della prestazione del collaboratore nell’organizzazione aziendale, in modo da assicurare, per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa della testata.