Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore aveva raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed ivi si era messo a disposizione del datore di lavoro; questi veniva poi inviato presso un cantiere. Durante il tragitto dalla sede aziendale al cantiere era avvenuto un infortunio. Il lavoratore agiva in giudizio nei confronti dell’INAIL al fine di far accertare l’evento occorsogli come infortunio «in itinere».
La Suprema Corte ha dato ragione al lavoratore. Dopo aver confermato la necessità di distinguere tra infortunio in itinere e infortunio sul lavoro ai fini dell’indennizzo, la Corte ha precisato che lo spostamento verso il cantiere era all’interno dell’orario di lavoro e funzionale allo svolgimento delle mansioni che gli erano state richieste dal datore di lavoro.