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Trasferimento d'azienda

Cambio di appalto: trasferimento d’azienda salvo discontinuità rilevante

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Una lavoratrice ha rivendicato il diritto, ex art. 2112 c.c., a transitare alle dipendenze dell’impresa subentrante in un appalto di servizi. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello che aveva accolto la domanda, precisando che, salvo la dimostrazione di una reale discontinuità tra le imprese, il cambio di appalto costituisce trasferimento d’azienda.

La Corte ha chiarito che, per configurare la discontinuità dell’impresa subentrante, devono emergere elementi di novità tali da interrompere il nesso funzionale tra i fattori produttivi del precedente appalto. La semplice introduzione di nuove divise o cartellini di riconoscimento non rappresenta una modifica sostanziale dell’autonomia organizzativa. Questo orientamento consolida la presunzione di trasferimento d’azienda nel cambio appalto, invertendo l’onere della prova a carico dell’imprenditore che nega tale qualificazione.

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