Corte di Cassazione, Sez. Lav.
La Cassazione ha ribadito che, in caso di licenziamento disciplinare, l’assenza di una preventiva contestazione dell’addebito rende nullo l’intero procedimento disciplinare. In tali circostanze, al lavoratore spetta la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Secondo la Corte, la preventiva contestazione è un presupposto essenziale per valutare l’illegittimità del licenziamento e la causalità del recesso. Qualora il “fatto contestato” risulti insussistente, non è sufficiente applicare una semplice tutela indennitaria, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo, ma si rende necessario il reintegro, sebbene con una portata attenuata. Questo principio rafforza la centralità del diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare.