Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore veniva licenziato dopo essere stato accusato di avere utilizzato in modo scorretto i permessi previsti dalla L. n. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità. In particolare, a seguito di un controllo a campione disposto dal datore di lavoro, era stato addebitato al dipendente che in tre giornate i permessi in questione non erano stati fruiti in riferimento al suo turno di lavoro. Pertanto, l’azienda aveva contestato al lavoratore l’abuso del diritto per non aver dedicato a sua madre invalida la dovuta assistenza e di conseguenza, ritenendo violati i principi di correttezza e buona fede, lo aveva licenziato per giusta causa.
La Suprema Corte ha invece dato ragione al lavoratore, precisando che il lavoratore ha il diritto di scegliere come utilizzare i permessi concessi dalla L. n. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità anche in orari non coincidenti con il suo turno di lavoro.