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L. N. 104/1992

Il datore di lavoro non può imporre la modalità di fruizione dei permessi

Corte di Cassazione, Sez. Lav.

Un lavoratore veniva licenziato dopo essere stato accusato di avere utilizzato in modo scorretto i permessi previsti dalla L. n. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità. In particolare, a seguito di un controllo a campione disposto dal datore di lavoro, era stato addebitato al dipendente che in tre giornate i permessi in questione non erano stati fruiti in riferimento al suo turno di lavoro. Pertanto, l’azienda aveva contestato al lavoratore l’abuso del diritto per non aver dedicato a sua madre invalida la dovuta assistenza e di conseguenza, ritenendo violati i principi di correttezza e buona fede, lo aveva licenziato per giusta causa.
La Suprema Corte ha invece dato ragione al lavoratore, precisando che il lavoratore ha il diritto di scegliere come utilizzare i permessi concessi dalla L. n. 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità anche in orari non coincidenti con il suo turno di lavoro.

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