Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Un lavoratore licenziato per motivi disciplinari nel 2012 ha visto il suo contratto trasferito, con consenso, a una nuova società nel 2015. Successivamente, la legittimità del licenziamento è stata confermata in appello nel 2019, spingendo la nuova società a formalizzare la cessazione del rapporto. L’impugnazione avanzata dal lavoratore, che riteneva illegittimo il licenziamento notificato dal nuovo datore senza un suo diretto coinvolgimento nel giudizio originale, è stata respinta dalla Cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito che la cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. implica la successione a titolo particolare del cessionario in tutti i rapporti attivi e passivi, inclusi i procedimenti in corso, senza che sia necessario il coinvolgimento del nuovo datore nei giudizi pregressi. Non è inoltre necessario menzionare specificamente un licenziamento in corso nell’atto di cessione per garantire l’effetto successorio. Tale interpretazione conferma la validità della successione anche in assenza di una partecipazione diretta dell’azienda cessionaria nei procedimenti avviati dal cedente.