Corte di Cassazione, Sez. Lav.
Gli eredi di un dipendente, adibito stabilmente presso un appalto e poi deceduto a causa di un mesotelioma pleurico, ricorrevano giudizialmente nei confronti dell’appaltatore-datore di lavoro sia del committente per chiedere il risarcimento del danno biologico e morale derivante dal decesso cagionato dall’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro.
La Corte d’Appello condannava solo il datore di lavoro del defunto, rigettando, invece, la domanda avanzata nei confronti dell’appaltante stante la mancata prova dell’ingerenza di quest’ultima società nell’organizzazione del lavoro.
La Suprema Corte ha confermato la responsabilità del datore ma l’ha estesa al committente. La Corte ha infatti precisato che il committente ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute non solo dei propri lavoratori ma anche di quelli delle ditte appaltatrici. Su tali presupposti, la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità anche in capo alla società committente.