Corte di Cassazione, Sez. Pen.
La legge prevede il divieto di pignoramento delle somme corrisposte nell’ambito del rapporto di lavoro in misura eccedente il quinto.
Tale divieto opera alla fonte prima dell’erogazione; opera anche quando le somme sono già state corrisposte all’avente diritto ma sono ancora sono individuabili e riconducibili al rapporto di lavoro; mentre non trova applicazione – e quindi il pignoramento può essere eseguito senza limiti – quando le somme, già corrisposte, sono confuse con il patrimonio dell’avente diritto e non è più possibile distinguerle.