Corte di Cassazione, Sez. Pen.,
La Suprema Corte ha fatto il punto sulla figura del «datore di lavoro» nel senso della normativa sulla sicurezza. Spiega la Corte che il «datore di lavoro» è tale qualora sia titolare dei rapporti di lavoro, anzitutto, in senso civilistico.
Nelle organizzazioni complesse potrebbero sussistere più «datori di lavoro» (nel senso prevenzionistico), a condizione, tra l’altro, che essi abbiano il potere di gestire effettivamente i fattori di rischio.