Corte di Cassazione, Sez. Pen.
Un lavoratore offendeva la reputazione di un collega durante una conversazione via e-mail con più persone tra cui il collega stesso. Egli quindi veniva riconosciuto colpevole di diffamazione e condannato. Il dipendente impugnava tale decisione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito il principio secondo cui l’invio di una «e-mail» dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nel caso in cui tra questi vi sia l’offeso.
È diversa invece l’ipotesi in cui l’offesa nel corso di una riunione «a distanza» (o «da remoto»), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso: in tal caso ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone che costituisce un reato depenalizzato.
Alla luce di quanto sopra, la domanda del lavoratore è stata rigettata.