Corte di Cassazione, SS.UU.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte mettono fine ad un lungo dibattito giurisprudenziale. Infatti, come noto, il lavoratore che ottenga dal Giudice l’annullamento del licenziamento può decidere se riavere il proprio posto di lavoro ovvero, in alternativa, a sua scelta, ricevere un’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità di retribuzione. Una volta che questi abbia esercitato l’opzione per l’indennità, ci si chiedeva cosa accadesse in caso di ritardo del datore di lavoro nell’adempiere al pagamento: secondo parte della giurisprudenza, il rapporto restava in essere fino al pagamento: in tal modo, il datore restava obbligato a pagare la retribuzione mensile fino al saldo del dovuto; secondo altri, comunicata l’opzione, il rapporto si estingueva e con esso ogni obbligazione retributiva. Dopo anni di incertezze, le Sezioni Unite hanno ora deciso che l’interpretazione da seguire è quest’ultima.
Pertanto, se il datore di lavoro che ha perso la causa contro il licenziamento ritardi nel pagare l’indennità sostitutiva della reintegrazione, non sarà tenuto a pagare anche le retribuzioni correnti dalla sentenza fino al saldo ma soltanto gli ordinari interessi e rivalutazione, salva la prova di danno ulteriore da parte del lavoratore.