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Nei confronti di Stati esteri o enti equiparati, il Giudice italiano può decidere su domande di contenuto meramente economico

Corte di Cassazione, SS.UU.

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri o enti internazionali equiparati, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano non solo quando oggetto del rapporto di lavoro sia l’esecuzione di un’attività meramente ausiliaria delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto ma anche quando, pur avendo il rapporto ad oggetto lo svolgimento di attività strettamente inerenti alle predette funzioni istituzionali, la decisione richiesta al Giudice italiano attenga soltanto ad aspetti patrimoniali del rapporto e non sia perciò idonea ad incidere sull’autonomia istituzionale del convenuto e sulle sue potestà pubblicistiche ove non ricorrano ragioni di sicurezza dello Stato.
Ne consegue, ad esempio, che il lavoratore licenziato non potrà chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro ma potrà ottenere il risarcimento del danno

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