Corte di Cassazione, VI Se. Civ.
Un gruista escavatorista riportava un infortunio sul lavoro a causa della sua condotta imprudente: egli, infatti, si era ferito gravemente al viso durante le operazioni di scarico del materiale poiché aveva forzato il portello posteriore del camion con un martello, causandone l’apertura improvvisa.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda del lavoratore che chiedeva la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale riportato. La Suprema Corte, tuttavia, ha ribadito che il dipendente ha l’onere di provare e allegare non solo l’esistenza del danno patito ma anche la nocività dell’ambiente di lavoro con l’indicazione dei concreti fattori di rischio ed il nesso causale tra esistenza del danno e nocività dell’ambiente di lavoro. Solo se il lavoratore ha fornito tale prova, il datore ha l’onere di provare a sua volta di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e di dimostrare che l’infortunio del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi.
Poiché il lavoratore non aveva fornito tale prova, la Corte di Cassazione ha negato la responsabilità del datore.