Corte di Giustizia
Un vigile di fuoco aveva diritto a due pause per i pasti e una per un riposo di 30 minuti, durante l’orario di lavoro. Durante le pause egli non era sostituito da nessun collega ma era dotato di un ricevitore che gli permetteva di essere avvertito nel caso in cui avesse dovuto interrompere la pausa: egli avrebbe dovuto in tal caso partire entro 2 minuti per l’eventuale intervento.
Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere la retribuzione anche per tali periodi di pausa. A suo dire, infatti, egli assicurava comunque il servizio di guardia durante le pause.
La Corte di Giustizia ha chiarito che rientra nella nozione di «orario di lavoro» la totalità dei periodi di guardia, ivi compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la sua facoltà di gestire liberamente il tempo e di dedicarlo ai propri interessi.
Nel caso esaminato, i periodo di riposo erano di breve durata e vincolati in modo tale da impedire la possibilità di riposo e svago del lavoratore.