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Orario di lavoro, ferie, permessi

Le ore di formazione professionale richiesta dal datore di lavoro costituiscono orario di lavoro

Corte di Giustizia

Un lavoratore ha ricevuto dal proprio datore l’istruzione di seguire 160 ore di formazione. La formazione, che è stata impartita sulla base di un contratto di formazione professionale sottoscritto tra il datore e un’impresa di formazione professionale, si è svolta presso quest’ultima per la maggior parte del tempo (124 ore) al di fuori dell’orario di lavoro contrattuale. Il lavoratore ha chiesto che tali ore venissero riconosciute e pagate come lavoro straordinario.
La Corte di Giustizia ha chiarito che costituisce orario di lavoro il tempo durante il quale un lavoratore segue la formazione professionale richiesta dal datore di lavoro al di fuori del proprio luogo di lavoro abituale e durante il quale non esercita le proprie funzioni abituali. Infatti, luogo di lavoro è qualsiasi luogo in cui il lavoratore svolge un’attività su ordine del datore di lavoro, anche quando tale luogo non coincide con il posto in cui viene abitualmente esercitata la propria attività professionale.

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