Corte di Giustizia
Un macchinista ungherese iniziava un contenzioso con il proprio datore di lavoro riguardo alla concessione del riposo giornaliero. In particolare, egli sosteneva che fosse stato leso il proprio diritto al riposo giornaliero perché, in applicazione delle disposizioni del contratto collettivo applicato, quando godeva delle ferie o del riposo settimanale della durata di 42 o 48 ore, non gli veniva concesso il riposo giornaliero di 11 ore consecutive.
La Corte di Giustizia ha accolto le ragioni del lavoratore.
La Corte ha precisato che il riposo giornaliero e quello settimanale rappresentano due diritti autonomi con obiettivi diversi.
Il primo consente al lavoratore di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un determinato numero di ore non solo consecutive ma anche conseguenti ad un periodo di lavoro; il riposo settimanale, invece, permette al lavoratore di riposarsi nell’arco di ogni periodo di sette giorni. È quindi necessario garantire il godimento effettivo di entrambi. Se il riposo giornaliero fosse ricompreso in quello settimanale priverebbe, infatti, il lavoratore del suo effettivo godimento.