Corte di Giustizia
Un pilota di aerei di linea, assunto con un contratto di lavoro part-time, ricorreva in giudizio nei confronti della compagnia aerea propria datrice di lavoro poiché una disposizione aziendale subordinava il pagamento di un’indennità al superamento di un certo numero di ore di lavoro, soglia uguale per i lavoratori part-time e per i lavoratori a tempo pieno. Ne risultava che i lavoratori part-time erano di fatto esclusi dalla possibilità di conseguire tale indennità.
La Corte di Giustizia ha rilevato che la definizione di un’identica soglia per la remunerazione aggiuntiva comporta, per i lavoratori part-time, la necessità di un servizio di ore di volo in proporzione più lungo che per i piloti a tempo pieno e, pertanto, la necessità di un carico di lavoro maggiore rispetto ai piloti a tempo pieno.
Secondo la Corte di Giustizia, pertanto, la disciplina esaminata dà luogo a un illegittimo trattamento di sfavore per i lavoratori a tempo parziale che, come tale, è contrario al diritto dell’Unione.