«Decreto Agosto»
Fino al 31 dicembre 2020, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi (fermo il limite dei 24 mesi complessivi), anche in assenza delle causali introdotte dal «Decreto Dignità».
È stata invece abrogata la norma che prevedeva la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa.