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Il fenomeno delle ‘grandi dimissioni’, nato negli Stati Uniti, si è diffuso anche in Italia: molti lavoratori si sono licenziati per cercare impieghi più appaganti e redditizi. In questo articolo approfondiamo le ragioni alla base di questa scelta, insieme ai diritti e ai doveri collegati.

 

La Great Resignation prende piede anche nel nostro Paese; il fenomeno dei licenziamenti di massa si sta infatti diffondendo anche in Italia, come viene testimoniato dai dati raccolti dagli osservatori.

Negli ultimi mesi, l’aumento delle dimissioni dal lavoro è diventato un argomento dibattuto non solo tra gli addetti ai lavori.

Questo fenomeno, definito come Great Resignation, nasce negli Stati Uniti, dove, secondo i dati forniti dall’US Bureau of Labor Statistics  si è assistito ad un crescendo che da aprile a luglio del 2021 ha portato il numero di dimissioni dal lavoro dipendente a toccare i quattro milioni.

Il fenomeno si è diffuso anche nel nostro Paese, come dimostrano i dati del secondo trimestre 2021. L’incremento delle dimissioni ha toccato il 37% rispetto al trimestre precedente e addirittura l’85% se si fa riferimento al secondo trimestre del 2020.

È lecito chiedersi che cosa abbia causato un’ondata così significativa di dimissioni dal posto di lavoro nei mesi che hanno preceduto l’anno in corso.

La questione è sicuramente legata all’impatto della pandemia e alla diffusione del lavoro in modalità smart

Molti lavoratori hanno evidentemente ripensato la scala dei propri valori e rivalutato la posizione ricoperta dalla qualità della propria vita, fino ad allontanarsi da quella che è stata definita la retorica del lavoresimo, cioè l’idea che sia necessario dedicare l’intera vita al lavoro.

Le motivazioni più rilevanti alla base di questa scelta risiedono nella ricerca di un impiego più appagante e flessibile, che risponda a esigenze che rientrano nei diversi ambiti:

·      delle relazioni professionali e nell’ambiente di lavoro;

·      della qualità e significato del lavoro;

·      della retribuzione;

·      dell’impiego flessibile del tempo.

I diritti e i doveri dei dipendenti che vogliano lasciare il lavoro 

Il diritto di dimettersi è riconosciuto dalla legge, a patto che si rispettino regole e condizioni specifiche. 

Le norme prevedono due tipi di dimissioni:

1.     volontarie, che si presentano quando si vuole lasciare il lavoro per ragioni personali. Il lavoratore, in questo caso, non deve esprimere alcuna motivazione particolare.

2.     per giusta causa, che vengono presentate nel caso un lavoratore intenda lasciare il lavoro a per motivi specifici addebitabili alla responsabilità del datore di lavoro, quali ad esempio, il mancato pagamento dello stipendio, il mancato versamento dei contributi Inps e Inail, episodi di mobbing o molestie, trasferimento senza motivo, comportamenti illeciti e via dicendo. 

Tra i diritti riconosciuti a chi decide di dimettersi rientra:

  • il pagamento della retribuzione dovuta fino al momento della cessazione del rapporto;
  • il Trattamento di fine rapporto (TFR);
  • il pagamento di ferie e permessi maturati e non goduti;
  • la possibilità di richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi e l’indennità sostitutiva del preavviso se le dimissioni presentate sono per (una riconosciuta) giusta causa.

Il primo dovere che incombe sul lavoratore che decide di dimettersi è quello di rispettare i termini di preavviso stabiliti dal proprio contratto di lavoro.

Ogni Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), infatti, fissa un tempo preciso entro il quale ogni lavoratore, a seconda del Livello di inquadramento e dell’anzianità maturata, deve avvisare il datore di lavoro della propria volontà di dimettersi attraverso una apposita comunicazione scritta che va comunicata attraverso il portale INPS o tramite patronato: la semplice lettera autografa non è sufficiente. Durante il periodo di preavviso, il dipendente deve comunque continuare a svolgere le proprie mansioni regolarmente.

Alcuni contratti possono anche prevedere un patto di non concorrenza che vincola il lavoratore dimissionario a non esercitare attività in contrasto con quelle dell’ex datore di lavoro. Anche in assenza di un patto di non concorrenza, restano comunque fermi alcuni doveri nei confronti dell’ex datore di lavoro, quali quello di riservatezza.

 

V.F.Giglio

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