Convalida dell’I.T.L per le dimissioni rese durante il periodo protetto
La convalida da parte dell’Ispettorato del lavoro delle dimissioni rassegnate nel periodo protetto deve intervenire comunque, anche se quel periodo è già trascorso, altrimenti il rapporto di lavoro non cessa. Questa l’importante precisazione contenuta nell’ordinanza del 23 febbraio 2023 n. 5598 della Corte di Cassazione.
La pronuncia pone fine a una controversia insorta per iniziativa di una lavoratrice che ha dato le dimissioni durante la gravidanza. Il Giudice di primo grado ritiene efficaci le dichiarate dimissioni fin dalla cessazione del periodo protetto, sebbene sia mancata la convalida dell’Ispettorato del Lavoro. La Corte di Appello, invece, dispone che, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 151/2001, le dimissioni devono considerarsi inefficaci stante proprio la mancata convalida.
I periodi protetti delle lavoratrici e dei lavoratori
La legge prevede una particolare tutela per lavoratrici e lavoratori che si dimettono dal lavoro durante determinati “periodi protetti”.
Ma che cosa si intende per periodi protetti? Per l’articolo 55 del Decreto Legislativo 151/2001 sono tali:
- il periodo di gravidanza della lavoratrice
- i primi tre anni di vita del bambino o i primi tre anni di accoglienza del minore, adottato o in affidamento
- in caso di adozione internazionale, i primi tre anni dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando ovvero dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 54, comma 9, Decreto Legislativo 151/2001).
La tutela della convalida dell’Ispettorato del Lavoro
La tutela prevista in caso di dimissioni rese durante i periodi protetti è rappresentata, in particolare, dalla necessaria convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro per garantire che la decisione di porre fine al rapporto di lavoro, presa dalla lavoratrice o dal lavoratore, sia libera e non condizionata dalle pressioni del datore di lavoro.
In conclusione, senza la convalida, le dimissioni non hanno efficacia e il rapporto di lavoro, giuridicamente, prosegue.
Per la Cassazione è, quindi, errata la tesi del datore di lavoro. Nel ricorso lo stesso sostiene, infatti, che la convalida non sia necessaria una volta decorso, come nel caso di specie, il periodo protetto.
Secondo la Cassazione questa tesi non può essere accolta perché:
- contrasta con il significato letterale dell’articolo 55
- non realizza la finalità che lo stesso articolo 55 persegue, cioè quella di garantire la genuinità e la spontaneità delle dimissioni rese dai lavoratori in un periodo delicato della loro vita di genitore.
In sostanza, per la Cassazione il superamento del periodo protetto non fa venire meno la necessità della convalida delle dimissioni, perché trattasi di una tutela in linea con quelle apprestate alle lavoratrici dall’articolo 37 della Costituzione per conciliare lavoro e vita familiare.
Rigettato quindi il ricorso del datore di lavoro.