Garante Privacy
Il datore di lavoro non può comunicare ad un’organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto; per consentire al sindacato di svolgere le procedure di revoca dell’affiliazione sindacale, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.
È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti. A giustificazione del proprio comportamento, l’azienda ha affermato di aver ritenuto necessario informare la RSU della variazione per evitare il rischio che, senza questa comunicazione, l’organismo continuasse ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale.
L’Autorità ha tuttavia ricordato che le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili, muniti di particolari forme di tutela. Il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente. Nel caso esaminato, invece, l’azienda non si è limitata a comunicare la cessata affiliazione bensì anche la nuova, rivelando in tal modo i dati personali sensibili dei reclamanti.
A conclusione dell’istruttoria il Garante si è riservato l’avvio di un autonomo procedimento per valutare la comminazione di una sanzione amministrativa, lasciando ai lavoratori l’eventuale richiesta di risarcimento.