Garante Privacy
Il Garante per la privacy detta prescrizioni per il trattamento dei dati personali sul lavoro, nella fase preliminare alle assunzioni e nel corso del rapporto di lavoro.
Le prescrizioni riguardano tutti coloro che effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro e, in particolare: le agenzie per il lavoro; i datori di lavoro; i soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro; il medico competente, ecc.
Nella fase preliminare alle assunzioni, il trattamento dei dati deve riguardare le sole informazioni strettamente necessarie, anche in considerazione delle mansioni e dei profili professionali richiesti: ad esempio le informazioni sulla disabilità. Anche i questionari usati in fase di selezione devono rispettare tali limiti.
Nel corso del rapporto di lavoro, il trattamento di «categorie particolari di dati» (i dati sensibili) deve essere effettuato soltanto se necessario. Ad esempio, i dati relativi a condizioni religiose solo se funzionali alla fruizione dei permessi e dei servizi mensa; i dati di affiliazione sindacale o politica per i permessi, ecc. I dati non pertinenti non potranno essere utilizzati.
Anche la comunicazione dei dati da un ufficio all’altro deve essere effettuata in ragione della necessità.