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Riservatezza e privacy

L’accesso all’account di posta elettronica nominativo del dipendente non è giustificato nemmeno dall’esigenza di difendersi in giudizio

Garante Privacy

Una società manteneva attivo l’account di posta elettronica di una ex dipendente per avere accesso ai riferimenti di potenziali clienti. La società scriveva altresì ai potenziali clienti per spiegare loro che la persona era stata rimossa e visionava anche le comunicazioni presenti nell’account di posta.
Il Garante della Privacy si è pronunciato sulla vicenda, affermando che un simile trattamento dei dati personali non è legittimato né dall’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né dall’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio.
Per realizzare un adeguato bilanciamento tra la necessità di prosecuzione dell’attività economica della società ed il diritto alla riservatezza della collaboratrice, ha affermato il Garante, sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull’account.
La società è stata quindi condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 5.000,00.

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