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Riservatezza e privacy

Garante Privacy: il lavoratore ha diritto di accesso ai dati relativi ad un procedimento disciplina

Garante Privacy

Una lavoratrice si rivolgeva alla società di cui era stata dipendente, prima di esserne licenziata, per ottenere l’accesso ai dati personali contenuti nel suo fascicolo personale, in particolare a quelli concernenti il procedimento disciplinare che l’aveva condotta al licenziamento. La società non riscontrava in modo soddisfacente la richiesta e la lavoratrice si rivolgeva quindi all’Autorità Garante per la Privacy.
Il Garante ha ribadito il principio secondo cui il diritto di accesso ha lo scopo di consentire all’interessato il controllo sui dati personali che lo riguardano e, in particolare, di consentirgli di verificarne la liceità del trattamento. Tale diritto, secondo l’Autorità, non può essere negato o limitato perché la richiesta mira ad un obiettivo diverso (il licenziamento); ciò perché gli interessati non sono tenuti a giustificare la richiesta.
Alla luce di quanto sopra, la condotta della datrice è stata ritenuta non conforme alle disposizioni del Regolamento Privacy e di conseguenza la società è stata condannata al pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 20.000,00.

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