Il contratto di somministrazione lavorativa: definizione
Il contratto di somministrazione è un rapporto di lavoro peculiare, tanto che perfino Cassazione ne ha dovuto chiarire, nel tempo gli aspetti più complessi per la corretta applicazione delle norme che lo riguardano.
La legge n. 276/2003 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il contratto di somministrazione; la disciplina è oggi fissata dal decreto legislativo n. 81/2015.
L’articolo 30 del decreto definisce la somministrazione un contratto di lavoro che prevede il coinvolgimento di tre soggetti distinti:
- l’agenzia di somministrazione autorizzata
- il lavoratore dipendente
- l’utilizzatore della prestazione lavorativa.
La temporaneità e la durata del rapporto di somministrazione
Il contratto ha dunque tre diverse parti e prevede due accordi contrattuali che le legano: il primo tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore e l’altro tra l’agenzia e il lavoratore. Entrambi i rapporti possono essere a tempo indeterminato o determinato.
La questione della durata del rapporto ha creato non pochi problemi nel tempo.
I contratti a tempo determinato, prorogati più e più volte, sono stati usati spesso per evitare la stipula di accordi a tempo indeterminato, che prevedono maggiori tutele per i lavoratori.
Per tutta la durata del rapporto il lavoratore presta la sua attività nell’interesse dell’utilizzatore, che lo controlla e lo dirige; la normativa però non pone limiti alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di somministrazione.
L’art. 5 della Direttiva 2008/104 dell’Unione Europea, ugualmente non impone agli Stati membri di stabilire un numero massimo di “missioni” a cui destinare un lavoratore presso una singola impresa. La norma piuttosto chiede agli Stati dell’Unione di prendere le misure opportune per evitare assegnazioni successive e continuative allo scopo di violare la Direttiva.
L’invio di uno stesso lavoratore per missioni continuative presso un datore utilizzatore ha generato i primi conflitti.
La Corte di Cassazione è intervenuta sulla durata della somministrazione con la sentenza n. 22861/2022, nella quale ha recepito le indicazioni della Corte di Giustizia Europea che se ne era occupata nella sentenza del 17 marzo 2022.
La Corte aveva puntualizzato che le missioni plurime dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore, configurano un potenziale abuso utile ad eludere la caratteristica della temporaneità della somministrazione.
Regole speciali per il contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, ma è anche soggetto a regole particolari in materia previdenziale, sindacale e retributiva.
La parità di trattamento tra lavoratore in somministrazione e lavoratore con contratto a tempo determinato o indeterminato è prevista dalla legge all’art. 23 del decreto legislativo n. 276/03 anche nella versione successiva alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 24/2012.
Tutti i lavoratori hanno diritto, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, a condizioni lavorative di base e di occupazione che non possono essere inferiori a quelle dei dipendenti dello stesso livello già impiegati dall’utilizzatore, se le mansioni sono le stesse.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8782/2023 si è pronunciata in conformità e stabilito che un addetto alla guida di autoambulanze, che era stato assunto con otto contratti di somministrazione a termine successivi aveva diritto ai trattamenti incentivanti previsti per i dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
Violazioni del contratto di somministrazione, conseguenze e sanzioni
Il mancato rispetto delle regole, degli obblighi, dei divieti stabiliti dalla legge sul contratto di somministrazione, così come la somministrazione irregolare o fraudolenta di lavoro produce conseguenze penali e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 40 del decreto 81/2015.
La Corte di Cassazione, sezione Penale, con la sentenza n. 18530/2023 ha condannato la Legale Rappresentante di una società per aver stipulato un contratto di appalto che nascondeva un contratto di somministrazione.
L’operazione tra la società che ha fornito i lavoratori, non autorizzata a somministrare personale, e quella che ha utilizzato i lavoratori, si è concretizzata solo nella messa a disposizione di energie lavorative.
Il contratto di somministrazione non rispettava né le regole del contratto collettivo di settore né la legge. La società aveva adottato condotte fraudolente sotto-inquadrando i lavoratori, esponendo nel libro unico del lavoro degli imponibili superiori a quelli impiegati per le denunce dei contributi INPS e non avendo elaborato le buste paga per il Trattamento di fine rapporto per i contratti di lavoro che erano cessati.