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Non si trova personale stagionale, in particolare nel comparto legato a ristorazione e accoglienza. I ministri competenti devono affrontare questa emergenza in un momento di ripresa dell’attività turistica. Quali sono gli strumenti a disposizione e perché non stanno funzionando?

 

Il Ministro del turismo ha da poco lanciato l’allarme durante una conferenza pubblica organizzata da una associazione di categoria del settore alberghiero e ha annunciato un tavolo con il Ministro del lavoro: non si trova personale stagionale, in particolare nel comparto legato a ristorazione e accoglienza.

La dichiarazione è stata condivisa da tutti i rappresentanti dei datori di lavoro, in particolare di quelli che per ragioni organizzative impiegano personale avventizio con contratti a tempo determinato o stagionale.

Oggi nel Paese i dati sono preoccupanti: a fronte di un tasso di disoccupazione preoccupante dell’8,3% (che aumenta al 24,2% tra i giovani), solo 4 lavoratori su 10 accettano l’offerta di impiego.

Il fenomeno si sta cronicizzando e le principali cause vengono comunemente indicate:

  • nella dispersione di competenze nel periodo della pandemia;
  • nella carenza del sistema formativo che genera disallineamento tra domanda e offerta (in questo articolo abbiamo parlato del mismatch);
  • nello squilibrio generato dall’inefficienza delle misure assistenziali (Naspi e reddito di cittadinanza)
  • nelle carenze croniche del sistema contrattualistico, in particolare dopo la eliminazione dei voucher.

Come funzionano i contratti stagionali e a tempo determinato

Ideale per i datori di lavoro le cui esigenze produttive e organizzative non consentono o richiedono l’impiego di lavoratori a tempo indeterminato, il legislatore ha previsto un contratto per i rapporti a termine o stagionali, che deroga alla disciplina generale.

La fonte principale è il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che disciplina il contratto a termine nel Capo III (dall’articolo 19 al 29).

La legge definisce esplicitamente due diverse situazioni:

  • quella del contratto di lavoro con un termine di scadenza (che non può essere superiore a trentasei mesi e non può essere prorogato o ripetuto se non con numerosi limiti;
  • quella del contratto di lavoro stagionale che per sua natura è limitato nel tempo ma ricorre più volte.

I lavoratori stagionali sono quelli impiegati nelle attività elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (che sarà sostituito da un apposito Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), o che vengono definiti dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali (Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 10 marzo 2021, n. 413).

La maggior parte delle categorie indicate dalle norme e dai contratti riguardano i lavori agricoli e le figure impiegate nei settori sospinti dai flussi turistici (ristorazione, alberghiero, comparto turistico in generale).

Le principali differenze tra lavoro stagionale e quello a tempo determinato

A differenza di quanto accade per il contratto a tempo determinato, che non può essere prorogato pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato per legge, il contratto di lavoro stagionale non prevede un limite di durata massimo né un divieto di proroga.

Il lavoratore stagionale può quindi essere riassunto per svolgere, in un momento diverso, le stesse mansioni e il suo impiego può essere prorogato oltre il termine inizialmente fissato nel contratto senza bisogno che il datore di lavoro menzioni specifiche causali.

Altre differenze riguardano il diritto di precedenza, l’esenzione dal contributo Naspi, ma in comune alle due figure del lavoro stagionale e a termine, si applicano le stesse regole in quanto alla forma del contratto, che deve essere scritta e al regime delle impugnazioni, in caso di controversia.

 

V.F.Giglio

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