Il datore di lavoro, se ha sospetti che si svolgano attività illecite, può attivare il controllo tecnologico nei confronti di un lavoratore per verificare, attraverso le registrazioni audiovisive, le attività dopo che sono state compiute (controllo ex post).
I controlli possono confermare o smentire i sospetti del datore di lavoro che ha, in caso di accertati illeciti, il potere di licenziare il lavoratore per giusta causa.
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30079, del 21 novembre 2024 il lavoratore licenziato ha proposto ricorso contro il licenziamento.
La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento sulla base dell’accertamento di diversi addebiti ottenuto dal datore di lavoro con indagine investigativa e controlli tecnologici.
I controlli del datore di lavoro
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, modificato nel 2015 stabilisce che: «gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».
Il patrimonio aziendale che il datore di lavoro può tutelare con il controllo dei lavoratori comprende:
- il complesso dei beni aziendali;
- l’immagine dell’azienda.
Diverso è il caso in cui il datore di lavoro sospetti che il lavoratore si comporti in maniera illecita, adottando comportamenti fraudolenti e di rilevanza penale.
In questo caso può far eseguire controlli anche con l’incarico ad agenzie investigative.
La Cassazione, nell’ordinanza citata distingue tra due forme di controllo previste dallo Statuto dei lavoratori. Da una parte si possono compiere i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento del lavoro. Dall’altra parte invece è diritto del datore di lavoro esercitare i controlli difensivi in senso stretto per accertare condotte illecite imputabili, secondo concreti indizi, a singoli dipendenti.
Questo controllo difensivo in senso stretto deve essere mirato e avvenire dopo che il lavoratore l’abbia compiuto, cioè può essere attivato dal datore di lavoro solo quando abbia il fondato sospetto che uno o più lavoratori si siano macchiati di comportamenti illeciti.
Il controllo dovrà comunque assicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e la tutela della dignità e riservatezza del lavoratore.
Il datore di lavoro, se viene chiamato in giudizio, deve provare le circostanze che lo hanno portato ad attivare il controllo tecnologico ex post.
Il Giudice deve valutare se gli indizi di un concreto fondato sospetto di commissione di illeciti sono materiali e riconoscibili e non si tratta invece di una semplice convinzione soggettiva del datore di lavoro.