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L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha affermato che, se sono effettivamente presenti finalità che giustificano il controllo (ad esempio, ragioni di sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale), l’impianto di sorveglianza può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza che sia necessario introdurre limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore. In alcuni casi, si può altresì evitare di specificare il posizionamento predeterminato delle telecamere e l’esatto numero degli impianti da installare.
L’Ispettorato rammenta inoltre che vanno rispettati non solo i vincoli derivanti dall’art. 4, Statuto dei Lavoratori, ma anche i principî indicati dal Garante della Privacy, quale quello di proporzionalità.
Limiti, infine, sono posti altresì a strumenti che veicolano le riprese video via internet e ai sistemi di riconoscimento biometrico (basati sull’impronta digitale o altro).