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Relazioni sindacali

Contratto collettivo «minore» o assente

INL

Il diritto costituzionale di libertà sindacale consente ad ogni impresa di scegliere se e quale contratto collettivo applicare. La scelta tuttavia risulta indirettamente condizionata da numerosi fattori, tra cui i numerosi richiami di legge ai contratti stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative o, in sintesi, ai c.d. «contratti leader». L’INL rammenta che l’applicazione di determinate discipline è subordinata all’applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. In particolare si richiamano:
• il godimento di «benefici normativi e contributivi», ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006;
• i c.d. «contratti di prossimità», ai sensi dell’art. 8, D.L. n. 138/2011: essi possono derogare al contratto collettivo nazionale e finanche alla legge ma solo se sottoscritti da soggetti sindacali adeguatamente rappresentativi;
• la determinazione dei contributi previdenziali: essi vanno liquidati in base alle retribuzioni dovute secondo il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se l’azienda ne applica un altro (art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989; art. 2, comma 25, L. n. 549/1995);
• l’integrazione della disciplina legale di molti istituti: ciò accade, ad esempio, con riferimento al contratto di lavoro intermittente; al contratto a tempo determinato; al part-time; o all’apprendistato. Pertanto, qualora il datore di lavoro applichi una disciplina contrattuale «eterodossa» gli effetti derogatori o integrativi non possono trovare applicazione, precludendo altresì il ricorso a strumenti di flessibilità.
L’Ispettorato potrà intervenire mediante diffida e recuperare le eventuali differenze contributive.

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