INL
L’INL ha chiarito che il divieto di pagamento in contanti della retribuzione (ed il correlativo obbligo di pagamento mediante specifici strumenti tracciabili) ha ad oggetto esclusivamente gli elementi che compongono la retribuzione propriamente intesa.
Pertanto, il divieto di pagamento per cassa non riguarda somme corrisposte a diverso titolo, quali anticipi di cassa per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione: rimborso spese viaggio, vitto, alloggio, ecc.