INL
Il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, e con ciascuno dei subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dello stesso.
Il termine di due anni riguarda l’esercizio dell’azione del lavoratore. Tale termine non si applica all’azione degli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, assoggettata al solo termine prescrizionale previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 (pari a 5 o 10 anni, a seconda dei casi).