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Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni del «Decreto Dignità» è consentita la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (sempre nel rispetto della durata massima di 24 mesi), senza necessità delle causali.
L’Ispettorato ritiene che la deroga consenta altresì di non rispettare i c.d. «periodi cuscinetto» tra un contratto e l’altro.
Pertanto, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del periodo cuscinetto, ferma restando la durata massima dei 24 mesi.
La deroga è applicabile ai contratti o ai patti di proroga che siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 anche se destinati a svolgersi oltre, anche nel corso del 2021.
Cancellata, invece, la proroga automatica dei contratti a termine per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività causata dall’emergenza. L’ispettorato ritiene che i periodi di proroga automatica vadano esclusi dal computo dei 24 mesi.
Nulla cambia, infine, per la c.d. «deroga assistita», ossia sottoscritta innanzi all’Ispettorato del lavoro che consente di superare i 24 mesi se ricorrono le condizioni previste dalla legge.