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Il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre (dall’avvio della gravidanza al compimento di un anno del bambino), non è tenuto al preavviso.
Detto lavoratore potrà altresì beneficiare della relativa indennità sostitutiva (come se fosse stato licenziato) ma solo nel caso in cui abbia effettivamente utilizzato il congedo.
Mentre l’esonero dal preavviso, infatti, opera in connessione al solo periodo di tutela, il diritto del padre a ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso, pur se dimissionario, spetta solo a chi fruisca del congedo.
L’Ispettorato ha altresì evidenziato che anche per l’esonero dal preavviso rileva la circostanza che il datore di lavoro sia portato a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Ciò potrà avvenire anche contestualmente alle dimissioni.