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Il Ministero del Lavoro ha richiamato l’attenzione sul lavoro intermittente. L’art. 13, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 definisce il lavoro intermittente come quello in cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo i casi previsti dalla legge o le esigenze individuate dai contratti collettivi.
Secondo la Cassazione, tuttavia, i CCNL possono individuare esigenze ulteriori di ricorso al lavoro intermittente ma non possono vietarlo.