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L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che, nell’applicazione delle sanzioni per esternalizzazioni illecite o fraudolente, vanno considerate le aggravanti della recidiva e dello sfruttamento dei minori.
In particolare, per la recidiva, occorre distinguere tra «recidiva semplice» e «recidiva specifica». Nel primo caso, si tratta del datore di lavoro che, nei tre anni precedenti, è stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori in via definitiva. In tali casi, le maggiorazioni previste dalla legge, sono raddoppiate, dal 20% al 40%, e l’ammenda passa ad Euro 84,00, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Nel secondo caso, «recidiva specifica», si fa riferimento alle ipotesi in cui il datore di lavoro è già stato destinatario di sanzioni penali. In tal caso la sanzione complessiva è pari ad Euro 100,80 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Quanto alla seconda aggravante, in presenza di un appalto illecito nell’ambito del quale viene accertato l’illegale impiego di minori, il trasgressore che ottemperi alla prescrizione impartita sarà ammesso a pagare il quarto della sanzione fissa pari ad Euro 432,00 per giornata e per lavoratore. In entrambe le ipotesi aggravate, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimo di Euro 5.000 e massimo di Euro 50.000.