INPS
Dal 1° dicembre 2017, è possibile presentare domanda per il reddito di inclusione o «ReI».
Per accedere al sussidio è necessario che il nucleo familiare del richiedente presenti almeno uno dei seguenti requisiti: un componente di età minore di anni 18, una persona con disabilità con almeno un suo genitore/tutore, una donna in stato di gravidanza accertata ovvero un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che abbia cessato di beneficiare della prestazione di disoccupazione o si trovi in stato di disoccupazione involontaria da almeno tre mesi. Si considerano disoccupati anche i lavoratori dipendenti purché con reddito inferiore ad Euro 8.000 oppure autonomi con reddito inferiore ad Euro 4.800. Per la verifica dei requisiti economici vale l’attestazione ISEE.
Il ReI è incompatibile con la fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo, di indennità per disoccupazione involontaria.
Il beneficio è erogato mensilmente attraverso la CartaReI ed è soggetto ad un tetto massimo, in sede di prima applicazione, pari all’ammontare annuo dell’assegno sociale (Euro 448,00 mensili). Il periodo massimo di erogazione è di 18 mesi. Una volta terminato, una nuova domanda di ReI può essere presentata solo dopo sei mesi (per una durata massima di 12 mesi).