INPS
Il problema, infatti, sorge dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che occorre rilasciare contestualmente alla domanda della NASPI e dalla richiesta dell’amministrazione di costante contatto tra lavoratore e servizi per l’impiego che, recandosi all’estero, non si può soddisfare. D’altro canto, la normativa europea consente il mantenimento delle prestazioni di disoccupazione maturate in uno Stato membro, fino a tre mesi, nel caso in cui la persona cerchi lavoro all’estero, senza imporre altri particolari adempimenti.
L’INPS ha ora chiarito che:
• per i primi tre mesi di percezione della NASPI, i centri per l’impiego non sono tenuti a convocare questi disoccupati;
• dal primo giorno della quarta mensilità, invece, i percettori di Naspi dovranno essere convocati per partecipare alle iniziative di politica attiva del lavoro, pena le sanzioni previste dalla disciplina generale in materia.