INPS
L’Istituto ha emanato una corposa circolare nella quale riepiloga la disciplina del contratto di apprendistato, attualmente regolato da uno dei decreti del «Jobs act». Ricordiamo che l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Esso dev’essere stipulato per iscritto e contenere il piano formativo individuale. Il contratto deve avere una durata minima di sei mesi. Regole difformi possono essere stabilite da CCNL qualificati. Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo. Il recesso è libero solo al termine del periodo di apprendistato. Per i datori che occupano almeno 10 dipendenti, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprensiva del contributo NASPI. Per i datori che occupano fino a 9 dipendenti è pari:
• all’1,5% nel primo anno; • al 3% nel secondo anno; • al 10% in seguito.
Anche in questi casi, si aggiunge l’1,61% per la NASPI.
I benefici contributivi applicati durante l’apprendistato sono mantenuti per un anno oltre il suo termine, se il lavoratore è confermato in servizio. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione e fino ad un anno successivo.
Disposizioni speciali sono previste in relazione alla singola tipologia di apprendistato o alla data di assunzione.