INPS
L’istituto di previdenza è intervenuto per chiarire gli effetti della contribuzione Enasarco riguardo all’applicazione del massimale contributivo, previsto dalla L. n. 335/1995, per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo o perché il primo accredito previdenziale è avvenuto dopo l’anno 1995 o perché hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo.
Il massimale non si applica se il lavoratore ha versato contributi prima del 1996, intendendo come tali sia quelli obbligatori versati per l’attività lavorativa svolta in Italia o all’estero, sia quelli figurativi sia quelli volontari. Tali contributi devono essere stati versati presso l’assicurazione generale obbligatoria o le forme sostitutive o esclusive della stessa o presso le Casse di previdenza dei professionisti.