INPS
L’INPS ha adeguato nuovamente la misura degli interessi applicati in caso tardivo versamento dei contributi in ragione del nuovo tasso generale divenuto pari al 4%.
Ne deriva che l’interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili passa al 10,00%, per le domande presentate dal 21 giugno 2023. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.
Quanto alle sanzioni civili in caso di omissione contributiva, la misura passa al 9,50% in ragione d’anno, nelle seguenti fattispecie:
• mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
• quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.