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Si può presumere che sussista un rapporto di lavoro subordinato anche quando i lavoratori svolgono mansioni di «natura esecutiva», usano materiali e strumenti di lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro e vengono pagati su base oraria, nonostante siano titolari di imprese individuali che lavorano su commissione per altri.  

Questa la sintesi di quanto ha disposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 luglio 2022, n. 22846.   

Quali sono gli indici rivelatori della subordinazione 

Un imprenditore ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro da lui instaurato con tre artigiani/imprenditori che avevano svolto attività di muratore e imbianchino su sue istruzioni.  

La qualificazione di lavoratore subordinato è stata confermata dalla Cassazione, nonostante i tre lavoratori avessero dichiarato di operare quali artigiani autonomi titolari di ditte individuali.  

La Corte di Cassazione ha ribadito infatti che:  

  1. spetta al Giudice che decide il merito della causa scegliere, tra le circostanze del caso concreto quelle che dimostrano o meno la subordinazione. Qualunque sia la qualificazione assegnata dalle parti al loro contratto, è il contenuto dell’attività nel caso specifico che guida il Giudice nel dire se il rapporto di lavoro è subordinato (con le conseguenze del caso), o meno; 
  2. le circostanze, in base alle quali i Giudici di Firenze hanno concluso per l’esistenza della subordinazione risiedevano: 

a. nella qualità del lavoro, giudicata estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione;
b. l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
c. la continuità e la durata del rapporto; 
d. le modalità di erogazione del compenso; 
e. la regolamentazione dell’orario di lavoro; 
f. la presenza di una minima organizzazione imprenditoriale (ad esempio la proprietà degli strumenti di lavoro);
g. e l’effettivo potere di autorganizzazione del lavoro in relazione anche ad altri eventuali incarichi.  

Il rapporto di lavoro è dunque considerato subordinato se il Giudice, incaricato di accertarne la natura, riscontra che il lavoratore non sia un vero lavoratore autonomo o piccolo imprenditore.  

 

V. F. Giglio

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