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Previdenza e contribuzione

«RITA»: compagna di viaggio dell’«APE»

«Legge di Bilancio 2017»

Parallelamente all’APE, a decorrere dal 1° maggio 2017 ed in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i lavoratori che accedono all’APE hanno la possibilità di convertire in rendita temporanea («R.I.T.A.») la totalità o una parte del montante accumulato presso forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per alcune. La rendita consiste nell’erogazione frazionata della parte del montante accumulato per la quale è fatta richiesta e permane sino al conseguimento dei requisiti per il normale pensionamento di vecchiaia.
La RITA è assoggettata allo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per le prestazioni normalmente erogate dalla previdenza complementare, ossia, ritenuta a titolo di imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo, nel limite di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti a quest’ultima data sono computati fino a un massimo di 15.

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