Legge sulle «Unioni civili»
Il lavoratore che costituisca un’unione civile ha diritto al congedo matrimoniale retribuito previsto per i coniugi in caso di matrimonio, la cui durata (non inferiore a 15 giorni) è stabilita dalla contrattazione collettiva applicata.
Permessi ex L. n. 104/1992: il lavoratore unito civilmente ha diritto ai tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge per l’assistenza al compagno portatore di handicap in situazione di gravità.
Permessi per lutti o gravi infermità: il lavoratore unito civilmente ha diritto di fruire dei giorni di permesso retribuito spettanti in caso di decesso o di documentata grave infermità del compagno.