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L. N. 104/1992

Permessi e congedi estesi alla cura del compagno

By 20 Maggio 2016Giugno 23rd, 2024No Comments

Legge sulle «Unioni civili»

Il lavoratore che costituisca un’unione civile ha diritto al congedo matrimoniale retribuito previsto per i coniugi in caso di matrimonio, la cui durata (non inferiore a 15 giorni) è stabilita dalla contrattazione collettiva applicata.

Permessi ex L. n. 104/1992: il lavoratore unito civilmente ha diritto ai tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge per l’assistenza al compagno portatore di handicap in situazione di gravità.

Permessi per lutti o gravi infermità: il lavoratore unito civilmente ha diritto di fruire dei giorni di permesso retribuito spettanti in caso di decesso o di documentata grave infermità del compagno.

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